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SRLS: cosa significa e come funziona

SRLS: cosa significa e come funziona

Quando si parla di avvio di un’attività imprenditoriale in Italia, la sigla SRLS compare spesso tra le opzioni più valutate per chi desidera costituire una società di capitali con un investimento iniziale contenuto. Comprendere cosa significa SRLS non richiede soltanto la traduzione dell’acronimo, ma implica l’analisi della struttura giuridica, delle regole di funzionamento e degli obblighi amministrativi che la caratterizzano.

La Società a Responsabilità Limitata Semplificata è una forma societaria disciplinata dal Codice Civile, introdotta per agevolare la costituzione di imprese con capitale ridotto, mantenendo però le caratteristiche tipiche delle società di capitali, in particolare la responsabilità limitata dei soci. Questo elemento incide direttamente sul rischio imprenditoriale e sulla gestione patrimoniale.

Per valutare correttamente questa soluzione è necessario comprendere come nasce, quali vincoli comporta e in che modo si differenzia dalla SRL ordinaria, considerando aspetti legali, fiscali e organizzativi.

Significato di SRLS e inquadramento giuridico

La sigla SRLS indica “Società a Responsabilità Limitata Semplificata”, una variante della SRL ordinaria prevista dall’articolo 2463-bis del Codice Civile, caratterizzata da procedure di costituzione standardizzate e capitale sociale ridotto. Pur essendo definita “semplificata”, resta una società di capitali a tutti gli effetti, con personalità giuridica autonoma rispetto ai soci.

Il principio centrale è la responsabilità limitata: i soci rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del capitale sottoscritto, salvo casi di mala gestione o violazioni specifiche di legge. Questo significa che, in condizioni normali, il patrimonio personale dei soci è distinto da quello della società.

La semplificazione riguarda principalmente l’atto costitutivo, che deve seguire un modello standard stabilito per legge, senza possibilità di personalizzazione sostanziale dello statuto nella fase iniziale. Tale rigidità comporta minori costi notarili, ma anche minore flessibilità nella regolamentazione dei rapporti interni tra soci.

Dal punto di vista formale, la SRLS deve essere iscritta al Registro delle Imprese, possedere una partita IVA e rispettare tutti gli obblighi previsti per le società di capitali, inclusa la redazione del bilancio annuale.

Capitale sociale e requisiti per la costituzione

Uno degli elementi distintivi della SRLS è il capitale sociale, che può essere compreso tra 1 euro e 9.999 euro, interamente versato al momento della costituzione. Questo limite rappresenta la differenza più evidente rispetto alla SRL ordinaria, per la quale il capitale minimo è pari a 10.000 euro, salvo versamenti parziali iniziali.

Il capitale deve essere versato in denaro e consegnato direttamente all’organo amministrativo; non è ammesso il conferimento di beni o servizi in fase di costituzione. Questa regola semplifica la procedura, ma restringe le possibilità per chi intende apportare beni strumentali o know-how come conferimento iniziale.

La costituzione avviene tramite atto pubblico davanti a un notaio, utilizzando il modello ministeriale standard. Sebbene l’onorario notarile sia ridotto o azzerato per la parte relativa alla redazione dell’atto, restano dovute imposte, diritti di segreteria e costi di iscrizione.

Non sono previsti requisiti anagrafici particolari per i soci, a differenza delle prime versioni normative che limitavano l’accesso a determinate fasce di età. Oggi possono essere soci persone fisiche maggiorenni, mentre non è ammessa la partecipazione di persone giuridiche.

Questi elementi rendono la SRLS accessibile sotto il profilo economico, ma non eliminano la necessità di pianificare adeguatamente la struttura finanziaria iniziale, soprattutto in relazione ai rapporti con banche e fornitori.

Funzionamento della SRLS e organi societari

Il funzionamento di una SRLS ricalca quello della SRL ordinaria, con alcune limitazioni statutarie dovute all’adozione del modello standard. La gestione può essere affidata a uno o più amministratori, scelti tra i soci oppure esterni alla compagine sociale.

L’organo amministrativo ha il compito di rappresentare legalmente la società, stipulare contratti, gestire i rapporti con clienti e fornitori e adempiere agli obblighi fiscali e contabili. La nomina degli amministratori avviene nell’atto costitutivo o con decisione dei soci, secondo le modalità previste dal modello.

Le decisioni dei soci vengono adottate secondo le regole della società di capitali, con verbalizzazioni formali e rispetto delle maggioranze previste. Anche se la struttura appare snella, la gestione richiede precisione documentale, in particolare per quanto riguarda:

  • approvazione del bilancio

  • eventuale distribuzione degli utili

  • modifiche degli assetti societari

La contabilità è obbligatoriamente ordinaria, con registrazione sistematica delle operazioni e redazione del bilancio d’esercizio. Il bilancio deve essere depositato annualmente presso il Registro delle Imprese, pena sanzioni amministrative.

L’apparente semplicità iniziale non riduce la complessità gestionale tipica di una società di capitali, che implica un livello di formalizzazione superiore rispetto alle ditte individuali o alle società di persone.

Regime fiscale e obblighi contributivi

Dal punto di vista fiscale, la SRLS è soggetta alle stesse imposte previste per le altre società di capitali. L’utile d’esercizio è tassato con IRES, attualmente pari al 24%, calcolata sul reddito imponibile determinato secondo le regole fiscali vigenti.

A questa si aggiunge l’IRAP, con aliquota ordinaria intorno al 3,9%, variabile a livello regionale. La combinazione di queste imposte incide direttamente sul risultato netto disponibile per eventuali reinvestimenti o distribuzioni ai soci.

Qualora gli utili vengano distribuiti, il socio persona fisica è soggetto a ulteriore tassazione sui dividendi, con applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dalla normativa fiscale. Questo comporta una doppia imposizione economica: prima in capo alla società, poi in capo al socio.

Sul piano previdenziale, l’inquadramento dipende dal ruolo svolto. Se il socio partecipa attivamente all’attività e riveste anche la carica di amministratore operativo, può essere obbligato all’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti o alla Gestione Separata INPS.

Nel primo caso è previsto un contributo minimo annuale fisso, indipendente dall’utile prodotto; nel secondo caso il contributo è proporzionale al compenso percepito. La corretta qualificazione del ruolo è determinante per evitare errori contributivi e sanzioni.

Differenze tra SRLS e SRL ordinaria

Sebbene la struttura giuridica sia simile, le differenze tra SRLS e SRL ordinaria incidono su flessibilità statutaria, capitale sociale e percezione di solidità finanziaria.

La SRL ordinaria consente di personalizzare lo statuto, disciplinando in modo dettagliato diritti particolari dei soci, clausole di prelazione, modalità di trasferimento delle quote e assetti di governance complessi. La SRLS, vincolata al modello standard, limita queste possibilità, almeno fino a eventuale trasformazione in SRL ordinaria.

Dal punto di vista del capitale, la soglia massima di 9.999 euro nella SRLS può influenzare la credibilità verso istituti di credito e partner commerciali, soprattutto in settori dove sono richiesti investimenti iniziali significativi.

È possibile trasformare una SRLS in SRL ordinaria in un momento successivo, aumentando il capitale sociale e adottando uno statuto personalizzato. Tale operazione comporta costi notarili e amministrativi, ma offre maggiore flessibilità gestionale.

La scelta tra le due forme non riguarda soltanto il costo iniziale, bensì la prospettiva di crescita dell’impresa, la complessità dell’organizzazione e la necessità di regole interne più articolate.

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Andrea Bianchi

Autore di articoli di attualità, casa e tech porto in Italia le ultime novità.